DUMPING ECONOMICO E DUMPIMG SOCIALE
Di Cesare Pisano
L’articolo 8, inserito nella manovra dal ministro Sacconi, ha scatenato, sia da parte dei sindacati e sia da parte del PD, nella persona del parlamentare Damiano, una fortissima reazione, che ha indotto il Governo ad accettare l’emendamento-critica di Damiano del PD, come correzione al concetto di fondo dell’articolo 8, che danneggia e crea illegalità, attraverso la nascita di sindacati di comodo, capaci di aggirare le deroghe previste dai contratti di lavoro nazionali, capaci di mettere in discussione l’accordo delle parti sociali del 28 giugno e capaci di creare situazioni di dumping sociale.
Per comprendere il problema occorre tener mente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le parti sociali, quindi, tra i sindacati nazionali e i lavoratori e la Confindustria.
Questo è l’accordo che prevede la sostanza del rapporto di lavoro tra gli operai di categoria e le imprese; nessun contratto può derogare alle norme previste dal contratto collettivo, che, comunque, prevede delle deroghe ai principi di stipulazione contrattuale individuale o territoriale; seguendo queste deroghe, quindi, è possibile che i contratti di un’impresa, nel territorio, possano derogare i principi ed i limiti contenuti in quello collettivo, purchè ci si attenga ai principi in deroga al contratto collettivo, previsti dallo stesso contratto collettivo.
Questo significa che se un contratto individuale dovesse derogare, anche, ai principi previsti in deroga al contratto collettivo, esso è considerato illegale e va annullato.
Il tutto, poi, è sancito da un accordo tra le parti sociali, avvenuto il 28 di giugno.
Il Governo, con l’articolo 8, disconosce, sia i dettami del contratto collettivo e sia quelli intercorsi con le parti sociali il 28 di giugno, dando vita alla possibilità di nascita di sindacati territoriali piccoli di comodo, capaci di tutelare contratti, individuali stipulati tra il lavoratore e l’impresa in contrasto, sia ai principi generali dei contratti collettivi e sia a quelli in deroga, previsti dai contratti collettivi; come dire che è solo possibile, in caso di situazioni territoriali e produttive, dare vita ad un contratto individuale diverso da quello collettivo, ma, sempre dentro i principi previsti dal contratto collettivo, considerati come deroga ai principi generali del contratto collettivo nazionale.
Pertanto, qualunque contratto individuale stipulato in deroga a quello collettivo ed alle sue deroghe, diventerebbe illegale ed i sindacati acquisterebbero un carattere di comodo, perché tutelerebbero contratti i cui principi non sono previsti dal contratto collettivo e violerebbero l’accordo tra le parti del 28 di giugno.
E, seguendo l’articolo 8, considerato famigerato, si avrebbe la beffa del licenziamento facile, non più reintegrabile, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Pare che il Governo, dopo la fortissima critica di Cesare Damiano, abbia incluso nella manovra la possibilità di correzione dell’articolo 8, nel caso dovesse creare rapporti di illegalità contrattuale.
Infatti, saremmo al moderno concetto di dumping di tipo sociale.
Quando ho studiato economia politica conoscevo il concetto di dumping, ma, esso si riferiva alla produzione ed all’esportazione dei prodotti in territori esteri.
Il Dumping si basa sul concetto di esportazione a costi più bassi, rispetto i costi veri della produzione del prodotto.
Il dumping si usa per conquistare i mercati esteri difficili, soprattutto, quando si devono affrontare i rischi di una fortissima concorrenza interna.
Il prodotto, investito di Dumping, e venduto a un costo inferiore al suo costo di produzione, batterà certamente la concorrenza del prodotto interno estero a cui fa concorrenza sleale; ma, essa non è considerata sleale, in quanto prevista ed accettata dai mercati; infatti, la stessa cosa, poi, farebbe lo Stato estero, nei confronti di chi attua il Dumping nel suo territorio.
E’ dumping, anche, il caso in cui il prodotto all’estero è venduto solamente ad un costo molto più basso, rispetto il territorio di provenienza.
Io non so come si sia pervenuti al Dumping sociale, ma, so che i cinesi lo hanno realizzato.
Questo concetto traslato nell’ambito del sociale e del proprio territorio prevede l’abbassamento dei costi di produzione con azioni elusive delle regole e delle leggi; infatti, l’uso di manodopera infantile a basso prezzo; l’uso di lavoro nero a basso costo; mancanza di norme di sicurezza sul lavoro; salari bassissimi al di sotto della norma dei contratto collettivi di altri paesi; deroghe alla sicurezza personale ed all’assicurazione sugli incidenti di lavoro; mancanza di ferie o di diritti elementari…etc…
Dal concetto si evince un fatto deleterio e grave; infatti, le imprese e i datori di lavoro, poco inclini a creare rapporti umanizzati, ricorrono, spesso e con una certa costanza, a queste illegalità, pur di abbassare i costi di produzione del prodotto ed evitare possibili fallimenti, licenziamenti, etc….
Razionalmente potrà sembrare una cosa giusta, ma, nella realtà sociale siamo di fronte ad uno sfruttamento del lavoratore, a una violazione della dignità umana, a illegalità.
Mentre le leggi internazionali prevedono, in materia di Dumping, azioni di antidumping, in materia di Dumping sociale non è previsto nulla!!!!!!
L’antidumping si ottiene alzando il prezzo dei dazi doganali e rimettendo il prodotto estero sullo stesso prezzo di mercato del prodotto interno a cui avrebbe fatto una concorrenza sleale.
Del dumping sociale non esiste nulla che possa salvare i lavoratori dallo sfruttamento in atto in paesi come la Cina, se non la giusta applicazione della legge sui contratti e sui diritti.
L’onorevole Damiano criticando a fondo l’articolo 8, ha ottenuto la possibilità, prevista dalla manovra, di revisione dell’articolo 8, per eliminare la possibilità di dumping sociale in Italia.